Cattivi odori per la cassazione sono un reato penale

Più informazioni su

Una nuova sentenza della Corte di Cassazione condanna penalmente i cattivi odori come “getto pericoloso di cose” e riconosce il valore probatorio delle testimonianze dei cittadini visto che, spesso, non è possibile accertarne scientificamente la fonte.

L’emissione di cattivi odori e maleodoranze è uno degli esposti più frequenti che arrivano all’Azienda Regionale Protezione Ambiente e Territorio (Arpat). Non è un problema di facile risoluzione però, poiché non è sempre possibile per gli operatori verificarne le origini e l’effettiva presenza al momento dei sopralluoghi. Soprattutto in aree vaste, dove non esistono impianti a rischio oppure, al contrario, in aree densamente industrializzate dove gli impianti stessi sono a rischio. Esistono, fondamentalmente, due tipi di emissioni perseguibili: quelle di sostanze inquinanti, che incidono nell’inquinamento atmosferico, e miscele di composti gassosi che possono generare odori molesti, ma non sono particolarmente inquinanti.

 

Per le emissioni di sostanze inquinanti la legislazione è ampia e chiara. Il superamento dei limiti fissati per le emissioni in atmosfera di attività produttive, prevede la pena alternativa all’arresto o all’ammenda. I sistemi di autocontrollo delle aziende, i monitoraggi in continuo e i controlli da parte dei soggetti istituzionali – tra i quali Arpat – garantiscono un elevato grado di sicurezza sul rispetto dei limiti. I parametri per la caratterizzazione e misurazione degli inquinanti seguono metodologie validate e certe, tanto che le stesse aziende sono in grado di intervenire direttamente in caso di criticità impreviste. Arpat sostiene inatti che “Per quanto riguarda le emissioni odorigene, l’attività di contrasto risulta molto difficile infatti l’inquinamento olfattivo non è disciplinato in maniera specifica”.
La molestia olfattiva è da considerarsi una forma di inquinamento a tutti gli effetti, che può causare disagi per la qualità della vita e per l’ambiente. Ormai è consolidato l’orientamento giurisprudenziale che riconduce tale tipo di molestie al reato previsto dalla parte seconda dell’articolo 674, codice penale “getto pericoloso di cose” che punisce “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.”
La recente sentenza della Corte di Cassazione afferma che il reato di cui all’art. 674 del Codice penale è configurabile anche in presenza di “molestie olfattive” provenienti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera e rispettoso dei relativi limiti, non riferiti però agli odori, quindi sanziona le molestie olfattive a prescindere dalla sussistenza dell’inquinamento atmosferico. Nel caso esaminato dalla recente sentenza i valori limite autorizzati per le immissioni erano stati rispettati dall’imputato, tuttavia tali limiti non si riferivano agli odori e proprio gli odori erano risultati molesti sulla base delle testimonianze degli abitanti residenti nelle vicinanze dell’impianto. La sentenza ha inoltre individuato quale parametro di legalità dell’emissione quello della stretta tollerabilità, attesa l’inidoneità ad approntare una protezione adeguata all’ambiente e alla salute umana del criterio della normale tollerabilità, che in un’ottica strettamente individualistica e non collettiva, tiene conto non solo della sensibilità dell’uomo medio, ma anche della situazione locale. Inoltre, la sentenza ha riconosciuto che, nel caso venga meno la possibilità di accertare strumentalmente in modo obiettivo l’intensità delle emissioni odorigene, la molestia olfattiva possa non esser accertata in via scientifica e il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni odorigene può ben basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti.

Sostieni l’informazione gratuita con una donazione

Più informazioni su

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di Cuoio in diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.