Consorzi di Bonifica: le cartelle sono legittime, lo ribadisce la commissione tributaria

Il tributo al Consorzio di Bonifica è legittimo e va pagato anche se l’immobile si trova in area urbanizzata.

Lo ha stabilito commissione tributaria di Lucca con una sentenza in cui ha dato torto ad un’azienda di Calcinaia che aveva impugnato la cartella dell’ente emessa per il pagamento del tributo inerente immobili che si trovano in provincia di Pisa. Il Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord che in provincia di Pisa regima le acque dei territori afferenti al bacino del Bientina quindi di Villa Campanile, Orentano, Galleno, Staffoli, Vicopisan, Bientina, Buti, Calcinaia i territori di santa Maria a Monte che guardano verso il bacino del Bientina ed è presieduto da Ismaele Ridolfi ha deciso di resistere in giudizio e alla fine i giudici tributari hanno confermato la legittimità della richiesta. Il ricorrente contestava il fatto che nella cartella di pagamento non venisse concretamente sviluppato il calcolo del tributo, né si facesse riferimento al perimetro di contribuenza; inoltre, a detta della ditta, l’Ente consortile non aveva dato prova del quantum contributivo, in proporzione ai benefici ottenuti dagli immobili dai lavori di prevenzione effettuati dal Consorzio; infine, veniva contestato che, trattandosi di beni completamente urbanizzati, il pagamento del contributo poteva configurarsi come una duplicazione di quanto già saldato al servizio idrico integrato. In pratica detto più semplicemente la contestazione forzava sul principio per cui insistendo l’immobile in area urbana non traeva beneficio dalla regimazione della acque dei fossi e canali.
La commissione ah ribadito che il tributo essendo stato approvato dagli organi del Consorzio e include la delimitazione territoriale dei fondi assoggettati al contributo. E il beneficio per gli immobili non riguarda solo gli immobili agricoli ma anche gli immobili urbani, seppur allacciati alla pubblica fognatura. Al ricorrente è stato imposto il contributo ordinario relativo alla sicurezza idraulica, secondo i criteri e gli indici fissati nel piano di piano di classifica”.
Sull’effettività del beneficio, la commissione tributaria ha citato la consolidata giurispuredenza che siè costituita sulla base delle sentenze della Corte di Cassazione che come è noto in Italia ha potere di legiferare attraverso le sentenze emesse nel tempo. Il principio enunciato dal terzo grado di giudizio della giustizia italiana infatti ribadisce che il beneficio non si trae direttamente dall’esse frontisti di un canale come avveniva in passato ma sulla base dei nuovi piani di classificazione approvati dall’ente e non impugnati a sui tempo dal contribuente. Per tanto il solo fatto di essere inseriti nel piano di classificazione presuppone di trarre un beneficio dall’attività consortile .
Soddisfazione per la sentenza è espressa dal presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi. “Siamo particolarmente soddisfatti di questo dispositivo giudiziario, che conferma nuovamente la legittimità del nostro ruolo e la bontà e utilità della nostra attività – evidenzia Ridolfi – C’è da sottolineare che questa sentenza segue alle decine e decine di ricorsi bocciati, negli anni, dai vari gradi di giudizio”. Ha poi rimandato alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che si è ormai consolidata sul principio per cui l’inserzione nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica implica automaticamente una presunzione di vantaggio. “Il piano di classifica consortile, così come gli atti generali – recita la conclusione del dispositivo – sono stati tutti regolarmente approvati, pubblicati e non impugnati dal contribuente. Il beneficio consortile si presume dunque dovuto ed il contribuente è stati posto in condizione di conoscere perfettamente i presupposti dell’imposizione contributiva”.

 

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