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Coronavirus, uscire di casa può costare parecchio: ecco cosa rischia chi trasgredisce i divieti

17 marzo 2020 | 18:14
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Coronavirus, uscire di casa può costare parecchio: ecco cosa rischia chi trasgredisce i divieti

Per chi viola le limitazioni agli spostamenti fino a tre mesi d’arresto o l’ammenda di 206 euro

Per rallentare e fermare il contagio è assolutamente essenziale evitare di allontanarsi dalle proprie abitazioni a meno di comprovate “esigenze lavorative”, “situazioni di necessità” oppure “motivi di salute”.

Ma cosa si rischia in caso di trasgressione agli obblighi introdotti per il contenimento del contagio del coronavirus?
In caso di violazione le sanzioni sono soprattutto penali.

Con particolare riferimento alla violazione delle restrizioni relative allo spostamento delle persone all’interno di tutto il territorio nazionale, è prevista la responsabilità del trasgressore per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità ex articolo 650 del codice penale: la norma prevede, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.

Nel caso in cui nell’autocertificazione, che attesta che lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, taluno fornisse false dichiarazioni, risulterà integrato anche il più grave reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico previsto dall’articolo 483 del codice penale – che punisce, con la pena fino a due anni di reclusione, la falsa attestazione a un pubblico ufficiale dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Potrebbe inoltre configurarsi pure la colposa diffusione della epidemia ex articolo 452 codice penale, in tal caso, la pena prevista è da uno a cinque anni di reclusione.

Sicuramente più grave e di maggiore allarme sociale è la responsabilità dei soggetti che volontariamente contagino altre persone: oltre al caso limite del reato di epidemia previsto dall’articolo 438 del codice penale – che punisce con la pena dell’ergastolo chiunque cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, potrebbero essere contestati anche i reati di omicidio volontario di cui all’articolo 575 del codice penale e lesioni personali di cui all’articolo 582 del codice penale nel caso di morte o di malattia dei soggetti contagiati dal morbo.

È bene ricordare, inoltre, che queste sanzioni non potranno essere applicate dalle forze dell’ordine che in questi giorni pattugliano le nostre strade vigilando sull’osservanza delle prescrizioni imposte. I pubblici ufficiali, infatti, procederanno ad una segnalazione alla Procura della Repubblica che iscriverà un procedimento a carico del presunto responsabile a seguito del quale si instaurerà un processo penale.

Avvocato Felicia Mancini del Foro di Catania