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Cronaca
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Fornitura di gas per il consorzio, Cuoio depur condannata a pagare 400mila euro

18 aprile 2022 | 16:07
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Fornitura di gas per il consorzio, Cuoio depur condannata a pagare 400mila euro

Iva al 10 invece che al 22%: il tribunale dà ragione a Shell

Un decreto ingiuntivo di circa 400mila euro che ora Cuoio depur dovrà pagare alla Shell, che fornisce il gas al consorzio che gestisce il trattamento degli scarichi industriali di aziende territoriali del settore. Nelle scorse settimane il tribunale di Milano a cui il consorzio si era rivolto per opporsi al decreto ingiuntivo ha dato invece ragione a Shell.

Si legge infatti chiaramente in sentenza: “Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge l’opposizione proposta da Consorzio Cuoio Depur spa; conferma il decreto ingiuntivo 21971/2019, da 367.905,91 euro, oltre interessi e spese, che acquista definitivamente efficacia esecutiva; condanna Consorzio Cuoio-Depur spa a rimborsare a Shell Energy Italia srl le spese di lite, che si liquidano in euro 18.413”.

Oggetto del contenzioso la richiesta del consorzio per  l’applicazione dell’aliquota iva al 10% anziché al 22% sulle forniture di gas per gli anni 2013, 2014 e 2015. Ma per i giudici milanesi, dove Shell aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, all’esito dell’istruttoria documentale espletata, il credito azionato in via monitoria da Shell risulta invece fondato. Il decreto ingiuntivo opposto dal Cuoio è stato pertanto integralmente confermato e divenuto esecutivo. Come già evidenziato dai giudici milanesi in sede di ordinanza, il credito azionato da Shell in via monitoria ha ad oggetto:  gli importi corrispondenti alla differenza tra l’aliquota iva applicata, del 10%, e quella del 22%, che l’Agenzia delle Entrate di Milano ha accertato essere dovuta per gli anni 2013, 2014 e 2015, per complessivi euro 276.602; gli importi corrispondenti a sanzioni ed interessi, per i medesimi anni, calcolati in misura ridotta (1/6) rispetto a quella originariamente stabilita (1/3), per effetto del procedimento per adesione instauratosi tra Shell e l’Agenzia delle Entrate di Milano, per complessivi euro 91.303. E i giudici hanno così risposto: “Questa disposizione contrattuale, invero, stabilisce che Shell potrà inoltre rivalersi nei confronti del cliente per eventuali sanzioni, indennità, e interessi applicati dall’amministrazione finanziaria a Shell a seguito di dichiarazioni o comportamenti del cliente che ne siano causa”.

E proseguono: “Ora, è innegabile che, nel caso di specie, la maggiore imposta, così come i relativi interessi e sanzioni, sono stati applicati a Shell dall’amministrazione finanziaria a seguito, ovvero per effetto, della dichiarazione resa a suo tempo da Consorzio Cuoio-Depur, di essere soggetta ad un’aliquota iva ridotta; ciò a prescindere dalla fondatezza o meno della pretesa dell’amministrazione finanziaria, e a prescindere dalla colpevolezza o meno del comportamento del cliente”. E concludono i giudici in sentenza: “Del resto, la documentazione versata in atti da Shell attesta come parte opposta abbia costantemente coinvolto Consorzio Cuoio-Depur nell’evolversi della vicenda, e come quest’ultima non abbia mai fornito a Shell un valido supporto per opporsi all’accertamento e ai successivi inviti a comparire. In definitiva, tutte le somme richieste con le fatture azionate in via monitoria risultano dovute: il decreto ingiuntivo opposto dev’essere pertanto integralmente confermato”. Non resta che pagare. Eventuali altri rilievi saranno casomai valutati in altre sedi.