fucecchio |
Cronaca
/

Con l’auto nella gara ciclista, il processo torna in Appello

20 gennaio 2024 | 18:36
Share0
Con l’auto nella gara ciclista, il processo torna in Appello

La Cassazione a cui ha fatto ricorso la compagnia assicurativa dell’investitrice ha annullato il secondo grado di giudizio che aveva disposto il risarcimento

Torna in appello la causa per la responsabilità civile della donna che l’8 agosto del 2015, alla guida della sua auto travolse e ferì gravemente la scorta tecnica autorizzata, in sella a una moto, che garantiva la sicurezza del passaggio del Giro dei Due Comuni, gara ciclistica che interessa i territori di Altopascio e di Fucecchio.

Quando la corsa era quasi a Spianate l’addetto si accorse dell’auto che viaggiava nell’opposto senso di marcia della corsa nonostante la strada fosse chiusa al traffico. La conducente, secondo le ricostruzioni, dopo un iniziale rallentamento avrebbe poi accelerato investendo l’uomo che, sbalzato dalla moto, ebbe come conseguenza delle gravi lesioni.

Il giudice di primo grado aveva assolto la donna per mancanza di accorgimenti necessari per segnalare lo stop alla circolazione stradale. In appello, anche sei solo ai fini civili, il giudice aveva ritenuto che il sinistro e le lesioni cagionate fossero collegate alla condotta colposa della guidatrice. La condanna fu a un risarcimento danni da liquidarsi in separata sede con una provvisionale di 100mila euro e la rifusione delle spese sostenute per la costituzione e la difesa in giudizio.

Contro la sentenza di appello si è costituita la Vittoria Assicurazioni, responsabile civile della conducente che in Cassazione ha avuto, almeno parzialmente, ragione. La Corte, infatti, ha deciso di rinviare in appello il processo, senza entrare nel merito dei fatti, avendo riscontrato la violazione dell’articolo 603 comma 3 bis del codice di procedura penale, ovvero la mancata rinnovazione dell’istruttoria documentale in ordine alle prove dichiarative. In sostanza il giudice d’appello, secondo giurisprudenza consolidata, avrebbe dovuto riesaminare i testimoni in contraddittorio fra le parti.

“Nessun dubbio sussiste – dice la Cassazione – in ordine al fatto che le prove dichiarative costituite dalle testimonianze della persona offesa e di chi era informato sui fatti siano decisive ai fini delle determinazioni adottate, sia nella prospettiva assolutoria del primo giudice che in quella opposta del secondo. Neppure può negarsi che sia stata proprio la distonica valutazione di tali testimonianze a costituire il nucleo centrale del ribaltamento da parte del giudice di appello”.

La Cassazione ha quindi annullato la sentenza d’appello con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.