Il padre gli donò 88mila euro, il fratello lo porta in tribunale

Per il giudice, non c'era un atto notarile

Due fratelli di Santa Maria a Monte sono finiti in tribunale per questioni ereditarie, come purtroppo accade a volte quando non si riesce a trovare un accordo a livello personale. A uno dei due è andata male perché il giudice del Tribunale di Pisa Luca Pruneti ha emesso una sentenza di nullità per difetto di forma della donazione diretta effettuale dal padre quando era ancora in vita di circa 88mila euro. Questo dopo aver appunto qualificato l’elargizione del denaro come donazione diretta.

A queste conclusioni il giudice è arrivato dopo aver esaminato svariati documenti durante il processo e dopo aver riscontrato l’assenza dell’atto notarile di donazione. Si tratta di un’azione indispensabile, a pena di nullità, quando un genitore in vita vuole lasciare beni o soldi a un figlio senza ledere i diritti di altri figli. La donazione, infatti, per legge, deve avvenire con un atto pubblico, cioè un atto redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale, altrimenti è nulla.

Scrive il giudice in sentenza, pubblicata ieri (31 gennaio): “Limitatamente all’importo di euro 88mila è incontestato, e in ogni caso documentato, il versamento, a mezzo di assegni, dal de cuius al convenuto”. Il fratello chiamato in causa aveva provato a difendersi in aula sostenendo che “i versamenti, lungi dal costituire liberalità, rappresenterebbero in larga parte il pagamento di un credito da questi vantato nei confronti del padre per opere di ristrutturazione dell’immobile in comproprietà, sito in Santa Maria a Monte, nonché alla necessità di estinguere obbligazioni pregresse (debiti) che sempre il padre avrebbe contratto nei confronti del figlio”. Ma durante il processo è emerso altro e il giudice ha quindi dichiarato nulla la donazione.

Si legge molto chiaramente in sentenza: “Alcuna prova o principio di prova può ricavarsi dalla dichiarazione di riconoscimento di un debito tra padre e figlio. In atti figura esclusivamente un foglio non sottoscritto (nonché privo di data) genericamente facente riferimento ad un credito del convenuto, privo dei requisiti di legge. Per quanto esposto, deve ritenersi che l’operazione di versamento della somma di euro 88mila tramite emissione di assegni circolari bancari, effettuata dal padre in favore del figlio sia da qualificarsi come donazione tipica avente ad oggetto denaro, e siccome tale dichiarata nulla per difetto di forma”. Nessun atto notarile, nessuna prova del debito, il fratello chiamato in causa è stato condannato a pagare anche 3mila euro di spese legali. Questa la decisione di primo grado.

Sostieni l’informazione gratuita con una donazione

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di Cuoio in diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.