L’assicurazione? Ora è obbligatoria anche se il mezzo è fermo

Un decreto legislativo, in vigore dal 23 dicembre, ha recepito la direttiva europea

Dal 23 dicembre è obbligatoria l’assicurazione anche per i veicoli fermi o custoditi in un’area privata anche non accessibile.

La novità è contenuta in un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2021/2118/UE. Ne consegue quindi che l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi non ricorre solo per circolare sulle strade pubbliche o ad uso pubblico, come avvenuto fino a ieri, da oggi ricorre anche per i veicoli fermi nell’area condominiale o nel cortile di casa. Una direttiva rivoluzionaria che modifica il Codice delle assicurazioni nella parte in cui consentiva di non assicurare i veicoli che non circolano.

Il testo attuale recita infatti: “I veicoli a motore […] non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi”. Nella nuova stesura, il testo cambia così: “Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile i veicoli a motore […] a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L’obbligo”, specifica la legge, “riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni“. Sono previste però alcune deroghe. Non sono soggetti all’obbligo assicurativo i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione (quelli radiati per demolizione, ma anche quelli per esportazione), quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente (per esempio quelli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo), quelli non idonei all’uso come mezzo di trasporto (i mezzi che non sono tecnicamente in grado di circolare perché, per esempio, privati del motore), e per finire quelli il cui utilizzo è stato sospeso in seguito a una formale comunicazione all’assicurazione; la sospensione, specifica la legge, può essere richiesta più volte fino a un massimo di dieci mesi (per i veicoli storici il termine di sospensione può essere prorogato più volte e non può avere una durata superiore a undici mesi). Le sanzioni amministrative, invece, rimangono invariate. Stando a quanto previsto dall’articolo 193 del Codice della strada, la mancanza di copertura assicurativa comporta il pagamento di un’ammenda da 866 euro (che possono scendere fino a 606,20 euro qualora si versi quanto dovuto entro cinque giorni) la decurtazione di punti dalla patente, il ritiro della carta di circolazione e il sequestro del mezzo. L’obbligatorietà di essere coperti da una polizza per la responsabilità civile resta anche se il veicolo viene “utilizzato esclusivamente in aree soggette a limitazioni di accesso”.

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